La circolare dell’INAIL n. 22 del 20 maggio chiarisce la questione dell’equiparazione tra contagio covid e infortunio sul lavoro prevista dal Dl Cura (articolo 42, comma 2).
L’INAIL specifica che “la responsabilità del datore di lavoro è ipotizzabile solo in caso di violazione della legge o di obblighi derivanti dalle conoscenze sperimentali o tecniche, che nel caso dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 si possono rinvenire nei protocolli e nelle linee guida governativi e regionali Il rispetto delle misure di contenimento, se sufficiente a escludere la responsabilità civile del datore di lavoro, non è certo bastevole per invocare la mancata tutela infortunistica nei casi di contagio da Sars-Cov-2, non essendo possibile pretendere negli ambienti di lavoro il rischio zero. Circostanza questa che ancora una volta porta a sottolineare l’indipendenza logico-giuridica del piano assicurativo da quello giudiziario”.
La precisazione, invocata da tutte le principali associazioni datoriali, esclude il nesso tra contagio e responsabilità civile e penale del datore di lavoro.
Ora si attende che il Governo corregga la norma inserita nel Dl cura che sembrerebbe lasciare aperta la possibilità che l’imprenditore possa essere chiamato a rispondere penalmente ed economicamente in caso di contagio di un proprio dipendente. Passaggio, ritenuto necessario per chiudere la questione, è stato peraltro annunciato ieri dalla stessa ministra del Lavoro Nunzia Catalfo.