Sono operative dal 1° gennaio 2013 le nuove disposizioni previste dal Decreto Legislativo n. 192/2012, che recepisce la direttiva comunitaria n. 2011/7/UE sui ritardi di pagamenti delle transazioni commerciali tra imprese e tra queste e la Pubblica Amministrazione.
Nei contratti stipulati dall’inizio di quest’anno, quindi, le Amministrazioni hanno 30 giorni di tempo per pagare i propri fornitori. Al più si potrà arrivare a 60 giorni solo in casi ben individuati: tale deroga si applica alle imprese pubbliche tenute al rispetto dei requisiti di trasparenza e agli enti pubblici che erogano prestazioni di assistenza sanitaria, nonché – previo accordo tra le parti –in tutti quei casi in cui vi sia una oggettiva giustificazione in base alla natura o all’oggetto del contratto, ovvero in relazione a particolari circostanze esistenti al momento della conclusione dell’accordo.
Nelle transazioni in cui entrambe le parti sono imprese private, il termine di pagamento ordinario è di 30 giorni se non diversamente specificato in contratto. Tuttavia le parti possono stabilire contrattualmente un diverso termine che, però, non dovrebbe superare i 60 giorni. Un termine più ampio è tuttavia ammissibile solo se concordato espressamente e non risulti gravemente iniquo per il creditore.
Per entrambe le tipologie di transazioni la norma prevede, inoltre, una maggiorazione del tasso degli interessi legali moratori, che passa dal 7% all’8% in più rispetto al tasso fissato dalla BCE per le operazioni di rifinanziamento.
Si segnala che, come confermato dal vicepresidente della Commissione UE Antonio Tajani e dal viceministro alle Infrastrutture e ai Trasporti Mario Ciaccia, il decreto attuativo riguarda tutti i settori, quindi anche quello delle costruzioni, che inizialmente sembrava escluso.
Si allega il testo del Decreto Legislativo n. 192/2012.
9522-Dlgs 192_2012Recepimento Direttiva Pagamenti.docxApri